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Leggendo questa breve precisazione comprenderete meglio il problema. 
A partire dal settembre 1996 non è più necessaria la bolla di accompagnamento per il trasporto delle merci, ma la documentazione dei beni viaggianti è stata sostituito da un più semplice "documento di trasporto" (D.D.T.).
Ai fini della relativa documentazione nel trasporto dei beni ricorrono normalmente quattro diverse situazioni:
trasporto di beni a seguito di fatturazione immediata: in tal caso la merce è "scortata" dalla relativa fattura, che può anche essere emessa entro la mezzanotte del giorno della consegna della merce e trasmessa al destinatario "tramite sistemi informativi"
trasporto di beni con fatturazione differita: quando ci si avvale della possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione del bene, la cessione deve risultare da un documento di trasporto o da altro documento atto a identificare i soggetti tra i quali viene effettuata l'operazione. Pertanto gli operatori che si avvalgono di questa possibilità devono emettere, prima dell'inizio del trasporto o della consegna, un D.D.T. o documento di consegna, redatto in forma libera, senza, cioè, vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato.
I D.D.T. devono avere una loro numerazione progressiva che andrà riportata, insieme alla data, sulla conseguente fattura differita.
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