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PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE ALLEGO IL TESTO DELL'ULTIMA CIRCOLARE DEL 31/03/2011 A RIGUARDO:
DAL 1° APRILE 2011 REVERSE CHARGE PER TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO Circolare dell’Agenzia delle Entrate23 dicembre 2010, n. 59/E Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2011, n. 36/E
Dal 1° aprile 2011, sarà obbligatoria l’applicazione del reverse charge sulle cessioni di telefonini e sui dispositivi a circuito integrato, ma solo con riferimento alle “cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”. La procedura non sarà quindi applicata nei confronti di imprese e professionisti che acquisteranno il telefono cellulare da un dettagliante. In particolare la procedura del reverse charge dovrà applicarsi: • ai telefoni cellulari, ma non anche ai relativi componenti ed accessori; • ai dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione) ma solo prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011 ha fornito altri chiarimenti, in particolare per i soggetti che svolgono attività di commercio all’ingrosso di cellulari e dispositivi a circuito integrato. In caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 100% ed il 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro a carico del cessionario che non assolve l’imposta (mediante il meccanismo dell’inversione contabile). La medesima sanzione è applicabile al cedente che addebita irregolarmente l’imposta in fattura omettendone il versamento. È inoltre prevista una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento della sanzione e dell’imposta. Qualora però l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario ovvero dal cedente, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta.

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